Naturopatia & Fisco

Naturopatia & Fisco

 

Spesso capita di ricevere richieste di informazioni su come poter lavorare in regola nell’ambito delle Discipline Naturopatiche ( massaggio, riflessologia ecc.)!

Ovviamente la nostra organizzazione persegue per statuto e codice deontologico, un’approccio alla professione che non può prescindere dalla preparazione e quindi professionalità dell’operatore, ma neanche dalla sua regolare posizione fiscale e legale.

Qui di seguito cerchiamo di fare un po’ di chiarezza invitando coloro che fossero interessati a rivolgersi ai nostri contatti per maggiori delucidazioni.

L’esercizio della professione di Naturopata rientra nell’ambito della Legge 4\2013 che di fatto regolamenta tutte le professioni non organizzate in ordini o collegi, ma in Associazioni Professionali, come la nostra Federazione.

Ai sensi dell’art. 1 comma 3 L4\2013, chiunque svolga la professione di Naturopata ha l’obbligo di citare in ogni documento scritto ( biglietto da visita, targa ecc.) la seguente dicitura:

“Libera professione ai sensi della Legge 14.01.2013 n.4”

L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori ed è sanzionato ai sensi del Codice del Consumo (titolo III).

L’apertura della partita iva per un Naturopata è relativa al codice ATECO 96.09.09 Tipologia attività: 78  ( 76 riflessologo, 75 massaggi, 77 pranoterapia etc.) Il professionista deve iscriversi alla Gestione Separata INPS, mentre non è tenuto all’iscrizione presso l’INAIL, al registro imprese e alla C.C.I.A.A.; deve essere in possesso di Attestato rilasciato dagli enti formativi, che documenti la regolare frequenza di un corso di formazione, per un monte ore sufficiente. Altresì il professionista iscritto presso l’Associazione Professionale espone in tutti i documenti verso il cliente, il numero di iscrizione e ogni altra informazione obbligata dal Codice di Deontologia professionale.

Il Presidente FeNAO

Nat. Maria Gianserra

 

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